Scaduto
Comune di Ischia
Gara #73
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L'ACCESSO E IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO COMUNE DI PIANO E DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALEInformazioni appalto
19/04/2024
Aperta
Servizi
€ 669.567,67
ORSINO IRENE
Categorie merceologiche
853 - Servizi di assistenza sociale e servizi affini
Lotti
1
B158E3458E
I39G24000200005
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L'ACCESSO E IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO COMUNE DI PIANO E DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L'ACCESSO E IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO COMUNE DI PIANO E DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE AMBITO N13
€ 695.013,03
€ 631.830,03
€ 2.517,00
Seggio di gara
1228/2024
06/06/2024
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| ORSINO | IRENE | PRESIDENTE |
| PIRO | ROSARIA | COMMISSARIO |
| MATTERA | FILOMENA | COMMISSARIO E SEGRETARIO VERBALIZZANTE |
Commissione valutatrice
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| ORSINO | IRENE | PRESIDENTE |
| PIRO | ROSARIA | COMMISSARIO |
| MATTERA | FILOMENA | COMMISSARIO E SEGRETARIO VERBALIZZANTE |
Scadenze
24/05/2024 09:00
03/06/2024 09:00
06/06/2024 10:30
Avvisi pubblici
Allegati
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1.37 MB | |
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mod.-a-domanda-di-partecipazione-e-relative-dichiarazioni.pdf SHA-256: 8f073498c4542a9ebfa276092c367a13c7ea2d5549f63aee2275a6b3a6fda893 28/05/2024 10:11 |
87.09 kB | |
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mod.-b-dichiarazione-cause-di-esclusione-soci.pdf SHA-256: 67bde44cf3a15f5851f12433369b162faf4c0c5806526a5ea3342a74f0c5ad28 28/05/2024 10:11 |
356.37 kB |
Chiarimenti
24/04/2024 10:46
Quesito #1
Con la presente, si chiede se al fine di soddisfare i requisiti di capacità economica e finanziaria lett. b) del disciplinare di gara: avere un fatturato complessivo specifico per servizi identici (Segretariato Sociale/Servizio Sociale Professionale) pari ad € 1.042.519,55, possa ritenersi congruente con i suddetti, il servizio PUAT (Porta Unica di Accesso territoriale)
26/04/2024 09:58
Risposta
Per l'evasione del quesito si rimanda a quanto previsto dal Catalogo Regionale di cui alla deliberazione G.R.C. n. 107 del 23.04.2014, con specifico riferimento alla sezione B.
08/05/2024 11:28
Quesito #2
CON LA PRESENTE SI CHIEDE ESPLICITARE E/O DI RETTIFICARE QUANTO INDICATO NEL CRITERIO DI PUNTEGGIO A1 DI CUI ALL'ART.20 DEL DISCIPLINARE DI GARA. RIF. A1 - Esperienza pregressa (nel triennio antecedente all’indizione della presente procedura) relativa all’oggetto della gara: punti 0,30 per ogni mese di esperienza. Verrà attribuito il punteggio per l’intera mensilità se il servizio prestato risulta essere superiore a 15 giorni. N.B. : non sono cumulabili gli stessi periodi. Per consentire l’attribuzione del punteggio è necessario allegare idonea documentazione attestante l’effettivo espletamento dei servizi dichiarati. PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI;
SE I PERIODI NON SONO COMULABILI, ED AVENDO RICHIESTO ESPERIENZA NEL TRIENNIO (MAX 36 MESI), ED AVENDO 0,30 PUNTI PER OGNI MESE, COME POSSONO ESSERE RAGGIUNTI I 30 PUNTI MASSIMI DEL CRITERIO?
SALUTI
SE I PERIODI NON SONO COMULABILI, ED AVENDO RICHIESTO ESPERIENZA NEL TRIENNIO (MAX 36 MESI), ED AVENDO 0,30 PUNTI PER OGNI MESE, COME POSSONO ESSERE RAGGIUNTI I 30 PUNTI MASSIMI DEL CRITERIO?
SALUTI
13/05/2024 10:57
Risposta
Per mero errore materiale, per il sub criterio A1 di cui all’art. 20 del Disciplinare di Gara, è stato indicato il punteggio di 0,30 anziché quello di 0,90 per ogni mese di esperienza nel triennio antecedente all’indizione della presente procedura e relativa all’oggetto della gara.
Si allega la determina con la quale è stato emendato l’errore materiale e sono stati riapprovati Bando/Disciplinare/Capitolato Speciale d’Appalto.
Si comunica che i termini per la richiesta di chiarimenti sono prorogati alle ore 9.00 del 24.05.2024 e il termine per la presentazione delle offerte è prorogato alle ore 12.00 del 03.06.2024.
Si allega la determina con la quale è stato emendato l’errore materiale e sono stati riapprovati Bando/Disciplinare/Capitolato Speciale d’Appalto.
Si comunica che i termini per la richiesta di chiarimenti sono prorogati alle ore 9.00 del 24.05.2024 e il termine per la presentazione delle offerte è prorogato alle ore 12.00 del 03.06.2024.
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214.85 kB | |
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bando-discipl-capit-segretariato-2024.pdf.p7m SHA-256: 77502c00779244035aabb3222b8436454ef2a520db774517c37fb5f3972d38c3 13/05/2024 10:57 |
1.28 MB |
13/05/2024 11:52
Quesito #3
In relazione al quesito n. 1 si chiede se si è ben inteso che al fine di soddisfare i requisiti di capacità economica e finanziaria lett. b) del disciplinare di gara è sufficiente un qualsiasi servizio che risponda a quanto previsto dal Catalogo Regionale di cui alla deliberazione G.R.C. n. 107 del 23.04.2014, con specifico riferimento alla sezione B.
13/05/2024 12:46
Risposta
In risposta al quesito si precisa che i richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria di cui alla lett. b) del disciplinare di gara si riferiscono a servizi identici a quelli di cui alla presente procedura tra l’altro specificati in parentesi nel disciplinare di gara art. 17 capacità economica- finanziaria lettera b.
15/05/2024 18:17
Quesito #4
Buongiorno, in riferimento all’appalto in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:
Si chiede conferma che il servizio oggetto d’appalto sia per l’appunto un servizio messo in appalto dalla Vs spettabile Amministrazione e non un servizio in accreditamento non soggetto a gara d’appalto;
Alla luce della tipologia di servizi previsti in accreditamento dalla Regione Campania (servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari), il segretariato sociale non appare rientrante nel suddetto elenco, si chiedono pertanto chiarimenti in merito al requisito di cui al punto c) dei Requisiti di idoneità professionale
Restando in attesa di un Vs. riscontro, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
Si chiede conferma che il servizio oggetto d’appalto sia per l’appunto un servizio messo in appalto dalla Vs spettabile Amministrazione e non un servizio in accreditamento non soggetto a gara d’appalto;
Alla luce della tipologia di servizi previsti in accreditamento dalla Regione Campania (servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari), il segretariato sociale non appare rientrante nel suddetto elenco, si chiedono pertanto chiarimenti in merito al requisito di cui al punto c) dei Requisiti di idoneità professionale
Restando in attesa di un Vs. riscontro, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
16/05/2024 10:59
Risposta
Il servizio di Segretariato Sociale è presente nella sezione B - Servizi territoriali e domiciliari (pag. 82 e 83) del Catalogo dei Servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari della Regione Campania pertanto, per la partecipazione alla presente procedura di gara, la Stazione appaltante negli atti di gara, quale requisito di idoneità professionale, ha richiesto il possesso del provvedimento di accreditamento all'esercizio dell'attività di Segretariato Sociale rilasciato dall'Ente Pubblico presso il quale è stato già espletato il detto servizio.
16/05/2024 13:56
Quesito #5
Buongiorno,
alla luce della volontà della Vs spett.le Amministrazione di non attivare il servizio in forma di accreditamento ma di appalto, dalla Vs precedente risposta emerge che possano partecipare solo Cooperative che abbiamo già svolto attività di segretariato sociale in accreditamento nell'ambito del territorio della Regione Campania. In tal modo verrebbe automaticamente preclusa la possibilità di partecipare a tutte le Cooperative che svolgono tale servizio al di fuori del territorio della Regione Campania. Si richiede se sia confermata tale preclusione, cordiali saluti
alla luce della volontà della Vs spett.le Amministrazione di non attivare il servizio in forma di accreditamento ma di appalto, dalla Vs precedente risposta emerge che possano partecipare solo Cooperative che abbiamo già svolto attività di segretariato sociale in accreditamento nell'ambito del territorio della Regione Campania. In tal modo verrebbe automaticamente preclusa la possibilità di partecipare a tutte le Cooperative che svolgono tale servizio al di fuori del territorio della Regione Campania. Si richiede se sia confermata tale preclusione, cordiali saluti
17/05/2024 12:49
Risposta
In relazione al quesito si specifica che il riferimento al Regolamento della Regione Campania non è preclusivo della partecipazione per le Cooperative che risultino accreditate presso altra Regione per il servizio di Segretariato Sociale e che producano idonea documentazione attestante la sussistenza del requisito.
17/05/2024 10:04
Quesito #6
Con riferimento all'ART. 22 – CLAUSOLA DI ESCLUSIVITA’ del disciplinare, si chiede che è preclusa la partecipazione di Operatori economici che attualmente gestiscono, ancorchè in scadenza, servizi per conto dell'Ambito ovvero se è da intendersi successivamente ad una avvenuta aggiudicazione del servizio. Si chiede inoltre di chiarire se la causa di esclusività è poi da intendersi per ciascuna tipologia di servizio ovvero solo per servizi che prevedno la espressa presa in carico sociosanitaria della utenza. Lo scrivente gestisce infatti per conto dell'ambito servizi educativi per l'infanzia di prossima scadenza.
Cordialità
Cordialità
17/05/2024 12:50
Risposta
In relazione all’oggetto si specifica che l’art.22 – Clausola di esclusività - del Disciplinare di Gara non prevede limitazioni alla partecipazione per gli operatori economici “che attualmente gestiscono, ancorchè in scadenza, servizi per conto dell'Ambito”.
In riferimento al secondo quesito si specifica che il servizio educativo per l’infanzia che lo scrivente gestisce presso l’Ambito N13 risulta essere uno specifico progetto.
In riferimento al secondo quesito si specifica che il servizio educativo per l’infanzia che lo scrivente gestisce presso l’Ambito N13 risulta essere uno specifico progetto.
23/05/2024 14:47
Quesito #7
Con la presente si chiede:
1) Di indicare il nome dell’attuale gestore del servizio;
2) di pubblicare l’elenco del personale attualmente impiegato nell’esecuzione del servizio;
3) di specificare se è prevista l’applicazione della clausola sociale per la salvaguardia dei livelli occupazionali, in quanto non indicato negli atti di gara.
1) Di indicare il nome dell’attuale gestore del servizio;
2) di pubblicare l’elenco del personale attualmente impiegato nell’esecuzione del servizio;
3) di specificare se è prevista l’applicazione della clausola sociale per la salvaguardia dei livelli occupazionali, in quanto non indicato negli atti di gara.
24/05/2024 10:34
Risposta
In relazione ai quesiti n. 1 e n. 2 si rammenta che i chiarimenti devono riguardare esclusivamente gli atti di gara. In relazione al terzo quesito si specifica che non è stata prevista l’applicazione della clausola sociale.
24/05/2024 08:53
Quesito #8
Istanza di rettifica in autotutela
Riguardo alla procedura di gara in oggetto, come rettificata da Determinazione a contrarre n. 1009 del 13/05/2024
PREMESSO CHE
È stato inoltrato alla Stazione Appaltante il seguente chiarimento: “In relazione al quesito n. 1 si chiede se si è bene inteso che al fine di soddisfare i requisiti di capacità economica e finanziaria lett. b) del Disciplinare di gare è sufficiente un qualsiasi servizio che risponda a quanto previsto dal Catalogo Regionale (…) con specifico riferimento alla Sezione B”;
In risposta la quesito inoltrato è stato da Voi precisato che “i richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria di cui alla lett. b) del Disciplinare di gara si riferiscono a servizi identici a quelli di cui alla presente procedura tra l’altro specificati in parentesi (Segretariato Sociale/Servizio Sociale Professionale N.d.R.) nel disciplinare di gara art. 17 capacità economica-finanziaria lettera b”.
In ragione del fatto che i servizi oggetto dell’affidamento non hanno una definizione univoca su tutto il territorio italiano e, di conseguenza, possono essere, nonostante l’identicità della prestazione richiesta, diversamente denominati ovvero essere contenuti in altri servizi più ampi, la scrivente ritiene che l’interpretazione letterale, prevista nel Catalogo Regionale, sia da considerarsi troppo restrittiva, in quanto rischierebbe di limitare la partecipazione alle sole imprese campane, con un fatturato, peraltro di valore significativo, specificamente nell’attività di Segretariato Sociale.
Come pacificamente sostenuto sia dalla giurisprudenza che dalla prassi amministrative, la indubbia discrezionalità della Stazione Appaltante di stabilire i requisiti di partecipazione deve in ogni caso rispondere ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, e, nel contempo, bilanciare l’esigenza dello svolgimento del servizio da parte di un operatore economico in possesso di specifica esperienza con quella della massima partecipazione, nell’ottica di garantire il superiore principio del buon andamento dell’azione amministrativa. Infatti, secondo un consolidato indirizzo interpretativo, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, “ (…) il concetto di ‘servizi analoghi’ va inteso ‘non come identità ma come mera similitudine’, tra le prestazioni richieste (Cons. Stato, n. 293 del 2020; id. n. 1608 del 2017; id. n. 3717 del 2015).
In questa prospettiva, le prestazioni in precedenza svolte dall’operatore non devono coincidere esattamente con il servizio oggetto di gara, essendo sufficiente l’esistenza di un’analogia o inerenza tra le attività considerate (Cons. Stato 4.1.2017, n. 9), analogamente a quanto già osservato con riguardo al criterio dell’idoneità professionale”;
Per garantire i principi sopra riportati, la scrivente ritiene più confacente il riferimento ai servizi identici di cui alla Sez. B del citato Catalogo Regionale (Servizi Territoriali e domiciliari), all’interno dei quali ricadono servizi di varia tipologia, che hanno stretta attinenza con quelli da Voi affidati, benché diversamente nominati.
CIO’ PREMESSO
La sottoscritta Medihospes Cooperativa Sociale, riservandosi ulteriori chiarimenti e precisazioni, chiede a codesta spettabile Amministrazione di voler rettificare, in regime di autotutela, il disciplinare di gara, con specifico riferimento ai requisiti di gara ex art. 17 capacità economica-finanziaria lettera b del disciplinare di gara, nell’ottica di garantire la massima partecipazione possibile, anche e soprattutto nell’interesse della Stazione Appaltante e degli utenti a cui i servizi sono dedicati.
Restando in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
Riguardo alla procedura di gara in oggetto, come rettificata da Determinazione a contrarre n. 1009 del 13/05/2024
PREMESSO CHE
È stato inoltrato alla Stazione Appaltante il seguente chiarimento: “In relazione al quesito n. 1 si chiede se si è bene inteso che al fine di soddisfare i requisiti di capacità economica e finanziaria lett. b) del Disciplinare di gare è sufficiente un qualsiasi servizio che risponda a quanto previsto dal Catalogo Regionale (…) con specifico riferimento alla Sezione B”;
In risposta la quesito inoltrato è stato da Voi precisato che “i richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria di cui alla lett. b) del Disciplinare di gara si riferiscono a servizi identici a quelli di cui alla presente procedura tra l’altro specificati in parentesi (Segretariato Sociale/Servizio Sociale Professionale N.d.R.) nel disciplinare di gara art. 17 capacità economica-finanziaria lettera b”.
In ragione del fatto che i servizi oggetto dell’affidamento non hanno una definizione univoca su tutto il territorio italiano e, di conseguenza, possono essere, nonostante l’identicità della prestazione richiesta, diversamente denominati ovvero essere contenuti in altri servizi più ampi, la scrivente ritiene che l’interpretazione letterale, prevista nel Catalogo Regionale, sia da considerarsi troppo restrittiva, in quanto rischierebbe di limitare la partecipazione alle sole imprese campane, con un fatturato, peraltro di valore significativo, specificamente nell’attività di Segretariato Sociale.
Come pacificamente sostenuto sia dalla giurisprudenza che dalla prassi amministrative, la indubbia discrezionalità della Stazione Appaltante di stabilire i requisiti di partecipazione deve in ogni caso rispondere ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, e, nel contempo, bilanciare l’esigenza dello svolgimento del servizio da parte di un operatore economico in possesso di specifica esperienza con quella della massima partecipazione, nell’ottica di garantire il superiore principio del buon andamento dell’azione amministrativa. Infatti, secondo un consolidato indirizzo interpretativo, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, “ (…) il concetto di ‘servizi analoghi’ va inteso ‘non come identità ma come mera similitudine’, tra le prestazioni richieste (Cons. Stato, n. 293 del 2020; id. n. 1608 del 2017; id. n. 3717 del 2015).
In questa prospettiva, le prestazioni in precedenza svolte dall’operatore non devono coincidere esattamente con il servizio oggetto di gara, essendo sufficiente l’esistenza di un’analogia o inerenza tra le attività considerate (Cons. Stato 4.1.2017, n. 9), analogamente a quanto già osservato con riguardo al criterio dell’idoneità professionale”;
Per garantire i principi sopra riportati, la scrivente ritiene più confacente il riferimento ai servizi identici di cui alla Sez. B del citato Catalogo Regionale (Servizi Territoriali e domiciliari), all’interno dei quali ricadono servizi di varia tipologia, che hanno stretta attinenza con quelli da Voi affidati, benché diversamente nominati.
CIO’ PREMESSO
La sottoscritta Medihospes Cooperativa Sociale, riservandosi ulteriori chiarimenti e precisazioni, chiede a codesta spettabile Amministrazione di voler rettificare, in regime di autotutela, il disciplinare di gara, con specifico riferimento ai requisiti di gara ex art. 17 capacità economica-finanziaria lettera b del disciplinare di gara, nell’ottica di garantire la massima partecipazione possibile, anche e soprattutto nell’interesse della Stazione Appaltante e degli utenti a cui i servizi sono dedicati.
Restando in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
24/05/2024 11:58
Risposta
Attesa la peculiarità del servizio oggetto della presente procedura di gara la Stazione Appaltante ha ritenuto opportuno richiedere, ai fini partecipativi, la dimostrazione di una pregressa esperienza specifica maturata nello svolgimento di un servizio identico. Tale richiesta non costituisce un limite assoluto alla partecipazione in quanto l’ordinamento prevede istituti specifici volti ad integrare il suddetto requisito.